Art. 7.
(Tributi propri delle regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).

      1. Alle regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti

 

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dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza legislativa esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:

          a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le addizionali ai tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle regioni;

          b) i nuovi tributi che saranno assegnati alle regioni, inclusa l'eventuale sovrimposta in sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole regioni sulle materie imponibili non assoggettate già ad imposizione erariale, come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

      2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:

          a) IRAP;

          b) addizionale regionale all'IRPEF;

          c) addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;

          d) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;

          e) imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

          f) tassa di abilitazione all'esercizio professionale;

          g) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;

          h) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

          i) imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

          l) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

          m) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;

 

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          n) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

          o) tasse automobilistiche regionali;

          p) tasse sulle concessioni regionali.

      3. Alle regioni a statuto ordinario sono assegnate una compartecipazione al gettito dell'IVA e una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.